Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 17Articolo 19
Versione
28 ottobre 1965
Art. 18.
Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'asicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attivita' nella rispettiva circoscrizione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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