Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 65Articolo 67
Versione
28 ottobre 1965
Art. 66.
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea;
2) una rendita per l'inabilita' permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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