Articolo 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 130Articolo 132
Versione
28 ottobre 1965
Art. 131.
Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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