Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 23Articolo 25
Versione
28 ottobre 1965
Art. 24.
Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nella assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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