Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 44Articolo 46
Versione
28 ottobre 1965
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10 dicembre 1989
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18 agosto 2001
Art. 45. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314))
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente
articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all' articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 18 agosto 2001
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