Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 10Articolo 12
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30 giugno 2019
Art. 11.

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. (37) ((78))
La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.(37)
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.
L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile .

-------------- AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 dicembre 1991 n. 485 (in G.U. 1a s.s. 04.01.1992 n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124 , nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa generica." -------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 , nel modificare l' art. 1, comma 1126, lettere d) ed e) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a) , b) , c) , d) , e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018 ".
Entrata in vigore il 30 giugno 2019
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