Articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 51Articolo 53
Versione
28 ottobre 1965
Art. 52.
L'assicurato e' obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non e' corrisposta l'indennita' per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di, giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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