Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 26Articolo 28
Versione
28 ottobre 1965
Art. 27.
La spesa dell'assicurazione e' a esclusivo carico del datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui 6 obbligato ai termini del presente titolo, e' punito con l'ammenda sino a lire quattrocentomila.
Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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