Articolo 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 131Articolo 133
Versione
28 ottobre 1965
Art. 132.

Gli articoli 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilita' complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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