Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 ottobre 1965
Art. 8.
Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in localita' diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'articolo 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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