Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 ottobre 1965
Art. 19.
Agli effetti della determinazione dei primi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli articoli 66 e 67, il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca, reato piu' grave.
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni d'ufficio. In caso di violazione, del segreto sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato piu' grave,
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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