Articolo 253 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 252Articolo 254
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28 ottobre 1965
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5 maggio 2023
Art. 253.

La malattia da' luogo a rendita quando comporti una inabilita' permanente di grado superiore al venti per cento.
Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilita' permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui al l'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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