Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 74Articolo 76
Versione
28 ottobre 1965
Art. 75.
Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilita' permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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