Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 64Articolo 66
Versione
28 ottobre 1965
Art. 65.
L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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