Articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 85Articolo 87
Versione
28 ottobre 1965
Art. 86.
L'Istituto assicuratore e' tenuto a, prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacita' lavorativa.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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