Art. 86.
L'Istituto assicuratore e' tenuto a, prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacita' lavorativa.
L'Istituto assicuratore e' tenuto a, prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacita' lavorativa.