Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 71Articolo 73
Versione
28 ottobre 1965
Art. 72.
In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facolta' di ridurre di un terzo l'indennita' per inabilita' temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facolta' di ridurre l'indennita' e' limitata al valore convenzionale della panatica.
Nessuna riduzione, pero', puo' essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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