Art. 98. (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa) 1. All' articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 , convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 , dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 . Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano ((comunque valide")) .
2. All' articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti " ((2.000 euro per l'anno 2019 e di)) 4.000 euro per l'anno 2020";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".
"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 . Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano ((comunque valide")) .
2. All' articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti " ((2.000 euro per l'anno 2019 e di)) 4.000 euro per l'anno 2020";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".