Articolo 38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 40Articolo 39
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17 marzo 2020
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19 maggio 2020
Art. 38.

(Indennita' lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
((8)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 10) che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui al presente articolo, e' erogata una indennita' di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennita' viene erogata per le predette mensilita' anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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