Articolo 104 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 103 bisArticolo 107 bis
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22 giugno 2021
Art. 104.

(Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento)

1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all' articolo 1, comma 1, lettere c) , d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 e' prorogata al ((30 settembre 2021)) . La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Entrata in vigore il 22 giugno 2021
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