Articolo 2 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 1Articolo 2 bis
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17 marzo 2020
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1 maggio 2020
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19 maggio 2020
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19 luglio 2020
Art. 2. (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute) 1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le attivita' di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29 unita' di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato , ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.
(( 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio )) 2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell' articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Entrata in vigore il 19 luglio 2020
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