Articolo 5 sexies del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 5 quinquiesArticolo 6
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1 maggio 2020
Art. 5-sexies. (( (Attuazione degli adempimenti previsti per il
sistema sanitario). )) (( 1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell' articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 , non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ))
Entrata in vigore il 1 maggio 2020
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