Articolo 125 bis del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
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1 maggio 2020
Art. 125-bis. (( (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).)) (( 1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall' articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e' prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.
2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 e' ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:
a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell' articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 ;
b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 ;
c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 . ))
Entrata in vigore il 1 maggio 2020
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