Articolo 29 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 28Articolo 30
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19 luglio 2020
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29 ottobre 2020
Art. 29.

(Indennita' lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori. ((24)) 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
(8)

------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto (con l'art. 84, comma 5) che "Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all' articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione". ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 15, comma 10) che l'autorizzazione prevista dal comma 2 del presente articolo e' incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.
Entrata in vigore il 29 ottobre 2020
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