Articolo 39 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
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Art. 39. (Disposizioni in materia di lavoro agile) 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 , a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. (17)
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 .
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2020
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