Articolo 2 quinquies del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 2 quaterArticolo 2 sexies
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Art. 2-quinquies. (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale e' consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 . (17)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica ((...)) . Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 . In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi ((...)) , e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. (17)
3. ((A decorrere dal 1° gennaio 2025)) le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (17) 4. ((A decorrere dal 1° gennaio 2025,)) i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi ((...)) , e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. (17)
(60) (83) (88)

--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo "relative alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022". --------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , relative alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , relative alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2024".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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