Articolo 103 bis del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 103Articolo 104
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Art. 103-bis. (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci) 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020 ((...)) .
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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