2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile ((2020)) e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.