Articolo 107 bis del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 107Articolo 108
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Articolo 107-bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 ((e del 2021)) .
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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