L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati. (8) (24) ((36)) 2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all' articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 , con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(( 2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso gia' acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023 )) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77 .
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto (con l'art. 183, comma 11-bis) che "Le disposizioni di cui all' articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all' articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Le disposizioni di cui all' articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".