Articolo 71 bis del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 72Articolo 72 ter
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1 maggio 2020
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Versione
28 febbraio 2023
Art. 71-bis. (( (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale).))

(( 1. All' articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3")).
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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