Articolo 21 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741
Articolo 20Articolo 22
Versione
14 gennaio 1934
Art. 21.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art.
17.

Ove si tratti di societa' commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinera' la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente