Art. 21.
Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art.
17.
Ove si tratti di societa' commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.
Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinera' la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.
Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art.
17.
Ove si tratti di societa' commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.
Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinera' la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.