Articolo 27 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 16 undeciesArticolo 16 terdecies
Versione
16 novembre 2015
>
Versione
1 dicembre 2021
Art. 27. Presupposti 1. Le azioni, le altre partecipazioni ((, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili)) emessi da un soggetto indicato nell'articolo 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, ((quando nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati)) dall'articolo 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione ((...)) prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa e' disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente