Versione
16 novembre 2015
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1 dicembre 2021
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Art. 88. Valutazione della differenza di trattamento 1. A seguito delle azioni di risoluzione, un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia effettua senza indugio una valutazione per determinare:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori - incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto se, nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere;
b) l'eventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione.
2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta dal medesimo esperto.
3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dell'ente sottoposto a risoluzione.
(( 3-bis. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 37, commi 7 e 8. ))
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori - incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto se, nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere;
b) l'eventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione.
2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta dal medesimo esperto.
3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dell'ente sottoposto a risoluzione.
(( 3-bis. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 37, commi 7 e 8. ))
Commentario • 1
- 1. BRRD e D. Lgs. 180/2015: alcuni profili di contenziosoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 agosto 2016 · 18.491467
[…] I due requisiti fondamentali la cui violazione darebbe necessariamente vita a situazioni contenziose sono quello del rispetto dell'uguaglianza di trattamento di creditori appartenenti a una stessa categoria e quello del più volte citato no creditor worse off; la sussistenza di tali requisiti sarà valutata ex art. 88 del d.lgs. 180/2015 da un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia. […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2024, n. 351Provvedimento: […] gennaio 2017 n. 166, avrebbe ritenuto legittima la valutazione compiuta dall'esperto indipendente di cui all'art. 88 D.Lgs n. 180/2015, oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che, essendo ormai coperto da giudicato, non sarebbe in ogni caso consentito al giudice ordinario sindacare tale valutazione. […] CP_6 senza invece, in alcun modo occuparsi, della “valutazione della differenza di trattamento” prevista dall'art 88, D.Lgs. n. 180/2015, oggetto di censura nel presente giudizio, che, per espressa previsione del suo secondo comma è diversa dalla valutazione di stima definitiva prevista dall'art. 25,Leggi di più...
- art. 95 D.Lgs. 180/2015·
- art. 267 TFUE·
- giurisdizione esclusiva giudice amministrativo·
- principio no creditor worse off·
- procedimento di risoluzione·
- indennizzo risoluzione bancaria·
- diritto soggettivo indennizzo·
- art. 133 c.p.a.·
- silenzio/rifiuto CA d'AL·
- valutazione esperto indipendente