Articolo 23 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 16 sexiesArticolo 16 octies
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16 novembre 2015
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1 dicembre 2021
Art. 23. Valutazione 1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ((e di passivita' computabili)) nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'.
2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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