Articolo 22 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 16 quaterArticolo 16 sexies
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16 novembre 2015
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12 marzo 2025
Art. 22. Principi della risoluzione 1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi:
a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite;
e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i componenti di tali organi forniscono alla Banca d'Italia o ai commissari speciali l'assistenza necessaria, anche in caso di cessazione dalla carica;
f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo VI;
g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell'ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;
h) i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto sono volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione sulla stabilita' finanziaria nell'Unione Europea e nei suoi Stati membri, nonche', se l'ente sottoposto a risoluzione fa parte di un gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.
2. Le azioni di risoluzione tengono conto della complessita' operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.
Entrata in vigore il 12 marzo 2025
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