Art. 45.
Costituzione e funzionamento della societa' veicolo per la gestione delle attivita'
1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore ((, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa' stessa ovvero la sua liquidazione)) . Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
2. La Banca d'Italia ((...)) , con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
((0a) dispone la costituzione della societa' veicolo per la gestione delle attivita' in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;)) a) ((approva le modiche all'atto costitutivo e allo)) statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio;
b) in funzione dell'assetto proprietario della societa', nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.
Costituzione e funzionamento della societa' veicolo per la gestione delle attivita'
1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore ((, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa' stessa ovvero la sua liquidazione)) . Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
2. La Banca d'Italia ((...)) , con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
((0a) dispone la costituzione della societa' veicolo per la gestione delle attivita' in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;)) a) ((approva le modiche all'atto costitutivo e allo)) statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio;
b) in funzione dell'assetto proprietario della societa', nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.