Art. 1024. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; b) decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 ; c) Amministrazione, l'Amministrazione della difesa; d) Ministro, il Ministro della difesa; e) Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa; f) Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa ((...)) ; f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti; g) organi centrali, il Segretariato generale della difesa, ((la Direzione nazionale degli armamenti,)) le Direzioni generali, gli Uffici centrali; h) organi di vertice delle Forze armate, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri; i) organi periferici:
1) il comandante territoriale, identificabile, per l'Esercito italiano, con i comandanti militari territoriali, per la Marina militare, con i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti dei comandi militari marittimi autonomi, per l'Aeronautica militare, con i comandanti di regione aerea, e, per l'Arma dei carabinieri, con i comandanti dei comandi territoriali dell'Arma;
2) il comandante, identificabile con i comandanti di unita' organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e degli istituti di Forza armata o interforze.
a) legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; b) decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 ; c) Amministrazione, l'Amministrazione della difesa; d) Ministro, il Ministro della difesa; e) Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa; f) Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa ((...)) ; f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti; g) organi centrali, il Segretariato generale della difesa, ((la Direzione nazionale degli armamenti,)) le Direzioni generali, gli Uffici centrali; h) organi di vertice delle Forze armate, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri; i) organi periferici:
1) il comandante territoriale, identificabile, per l'Esercito italiano, con i comandanti militari territoriali, per la Marina militare, con i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti dei comandi militari marittimi autonomi, per l'Aeronautica militare, con i comandanti di regione aerea, e, per l'Arma dei carabinieri, con i comandanti dei comandi territoriali dell'Arma;
2) il comandante, identificabile con i comandanti di unita' organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e degli istituti di Forza armata o interforze.