Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 6Articolo 8
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Art. 7. Organi referenti 1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ((, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti)) . 2. Con il consenso del Presidente, se cio' e' richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due. 3. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 del codice, nonche' le altre personalita' indicate nell'articolo 4, comma 2, del codice, di riferire al Consiglio su particolari materie od oggetti di loro competenza.
Entrata in vigore il 24 luglio 2024
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