Articolo 743 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 742Articolo 744
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9 ottobre 2010
Art. 743. Rientro immediato al reparto 1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonche' quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari devono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro e' ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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