Articolo 314 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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9 ottobre 2010
Art. 314. Destinazione degli alloggi di servizio 1. I competenti comandi determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI e AST. Per gli alloggi ASI e AST, gli Stati maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali. 2. Gli Stati maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi negli elenchi degli incarichi. 3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR e ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, e' effettuata dal Sottocapo di stato maggiore di ciascuna Forza armata ed e' comunicata ai comandi competenti. 4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessita', sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla difesa possono fruire di alloggi di servizio.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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