Art. 699. Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici 1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o corrispondente non interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o corrispondente o autorita' civile con qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a generale di brigata o corrispondente o qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. 2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene piu' di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente o di un'autorita' civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata ((, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti)) intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa ((o la Direzione nazionale degli armamenti)) . 4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale. 5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il Capo di Gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale. 6. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. 7. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non piu' di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. 8. Per il personale di cui ai commi 6 e 7, non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, di cui ai commi 6 e 7, non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di reparto ai fini disciplinari. 9. Per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, compatibilmente con la diversa posizione di stato. 10. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa ((o del Direttore nazionale degli armamenti)) o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita' di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, puo' individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi dall'1 al 9.
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2023
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24 luglio 2024
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Giurisprudenza • 23
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2018, n. 342Provvedimento: […] Infondato è altresì il secondo motivo, relativo alla mancata revisione della scheda impugnata da parte di un organo superiore, in quanto l'art. 699 del DPR n. 90/2010 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – dopo avere stabilito al comma 6 che “ I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa .” prevede espressamente al comma 8 che “ Per il personale di cui ai commi 6 e 7, […]Leggi di più...
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- 2. TAR Torino, sez. I, sentenza 09/05/2014, n. 795Provvedimento: […] Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento per la violazione delle norme procedimentali, in particolare gli artt. 689 e 699 del DPR 90/2010, poiché la scheda è stata redatta dal Ten. De IS, in qualità di Comandante del NOR e di revisore, in qualità di “Comandante della Compagnia in s.v.” (sede vacante): poiché ai sensi dell'art 689 comma V l'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio, non sostituisce il titolare del Comando, nella redazione del documenti caratteristici, il Comandante non avrebbe potuto redigere la scheda in qualità di revisore.Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/03/2018, n. 3257Provvedimento: […] D'altra parte, tali principi erano già stati espressi dal previgente art. 17, comma 2°, del D.P.R. 15.6.1965 n. 1431 (” Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di Corpo o, comunque, ufficiali che rivestano grado di colonnello o generale o gradi corrispondenti ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori ”) e sarebbero stati confermati dal successivo art. 699 , comma 8°, del DPR n. 90/2010.Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/06/2012, n. 5634Provvedimento: […] La disciplina di riferimento (artt. 699 e segg. del DPR n. 90/2010), non contempla, peraltro, ipotesi di incompatibilità specifiche né di astensione obbligatoria. […]Leggi di più...
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