Articolo 578 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 573Articolo 579
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9 ottobre 2010
Art. 578. Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva e al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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