Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 febbraio 1968 |
Commentari • 12
- 1. Tassazione atti immobiliarihttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 1
NOTE (a) Ai sensi dell'articolo 1, primo periodo, TP1. (b) Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23. (c) Ai sensi dell'articolo 1, secondo periodo, TP1. (d) Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 11, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'importo è stato elevato da euro 168 a euro 200 dall'articolo 26, comma 2, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014 (articolo 26, comma 3, d.l. 12 settembre 2013, n. 104). (e) Ai sensi della Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. L'importo è stato …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 65
- 1. Trib. Bari, sentenza 03/10/2024, n. 4044Provvedimento: N. R.G. 1121/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice NA D'IL, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121/2012 r.g. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Aurelio Parte_1 De Angelis, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione; -attore— nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Di Lernia, domiciliataria, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta; …Leggi di più...
- art. 10 d.P.R. n. 633/1972·
- IVA compravendita immobiliare·
- fabbricato strumentale·
- spese contrattuali·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- art. 1475 cod. civ.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 18 d.P.R. n. 633/1972·
- aliquota IVA 20%
Versioni del testo
- Art. 1.
Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218 , sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Restano salvi gli accertamenti gia' effettuati e divenuti comunque definitivi, ne' si la luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 dicembre 1967, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico) che "L' articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 , deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Per la concessione delle suddette agevolazioni e' pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) che almeno il 50 per cento piu' uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
b) che non piu' del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 DICEMBRE 1967, N. 1150 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 FEBBRAIO 1968, N. 26 ))
- Art. 3.
L' articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 , e' sostituito dal seguente:
"Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645 , qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI -TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO