Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 febbraio 1968 |
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Giurisprudenza • 65
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- art. 10 d.P.R. n. 633/1972·
- IVA compravendita immobiliare·
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- giurisdizione civile·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218 , sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Restano salvi gli accertamenti gia' effettuati e divenuti comunque definitivi, ne' si la luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 dicembre 1967, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico) che "L' articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 , deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Per la concessione delle suddette agevolazioni e' pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) che almeno il 50 per cento piu' uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
b) che non piu' del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 DICEMBRE 1967, N. 1150 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 FEBBRAIO 1968, N. 26 ))
- Art. 3.
L' articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 , e' sostituito dal seguente:
"Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645 , qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI -TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO