Articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 luglio 1986
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Versione
17 settembre 1989
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Versione
6 maggio 1998
Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, n.112)) (3))
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 74, comma 6) che "Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione."
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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