Art. 11.
Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.