Art. 10.
La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.
Pertanto e' indispensabile garantire:
i servizi di soccorso ai cittadini;
il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attivita' relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalita' degli impianti;
l'integrita' della materia prima;
l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature.
Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unita' operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sara' regolato l'esonero delle unita' lavorative minime occorrenti affinche' l'amministrazione provveda - con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo - a garantire le prestazioni descritte.
La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.
Pertanto e' indispensabile garantire:
i servizi di soccorso ai cittadini;
il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attivita' relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalita' degli impianti;
l'integrita' della materia prima;
l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature.
Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unita' operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sara' regolato l'esonero delle unita' lavorative minime occorrenti affinche' l'amministrazione provveda - con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo - a garantire le prestazioni descritte.