Articolo 4 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69
Articolo 3Articolo 5
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29 aprile 2003
Art. 4. Assistenza per le richieste di notifica 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente.
2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui l'autorita' richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene, altresi', la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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