Articolo 6 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 aprile 2003
Art. 6. Contestazioni del credito 1. L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorita' richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorita' richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'autorita' richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione.
2. L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l'organo competente, secondo le disposizioni dell'ordinamento interno.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validita' del titolo emesso dall'autorita' richiedente.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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