Articolo 3 del Decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187
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15 maggio 1977
Art. 3.
Le confezioni farmaceutiche delle specialita' medicinali inserite nel prontuario terapeutico, approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno seguitare ad essere munite del bollino esterno o fustellato previsto dall'art. 2 della convenzione 23 marzo 1956, stipulata tra gli enti mutualistici ed i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, dei farmacisti e dei grossisti.
I farmacisti hanno l'obbligo di applicare il bollino esterno o fustellato, di cui al precedente comma, sulle ricette spedite a favore degli assistiti degli enti mutualistici preposti alla assistenza di malattia.
Entrata in vigore il 15 maggio 1977
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