Art. 7. L'amministratore 1. L'amministratore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici ed e' scelto tra soggetti che abbiano amministrato, per almeno cinque anni, aziende pubbliche o private di adeguata dimensione.
2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche' qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili.
3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilita' di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.
2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche' qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili.
3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilita' di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.